DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Si definisce body-building l’insieme di esercizi fisici finalizzati al potenziamento, allo sviluppo nonchè alla cura del corpo umano.
2. Lo scopo principale dell’attività di body-building è il
mantenimento delle buone condizioni di salute e di benessere del corpo
mediante la protezione ed il miglioramento psicofisico del soggetto
praticante.
3. La pratica del body-building prevede l’impiego di tecniche
particolari di allenamento mediante l’utilizzo di attrezzature
appropriate ed il rispetto di un regime alimentare corretto ed adeguato
a questa attività.
4. L’attività di body-building è svolta in ambienti idonei e
specificatamente attrezzati denominati "palestre di body-building"
con l’ausilio di idonei apparecchi meccanici ed elettromeccanici e sotto
controllo sanitario. Il Ministro della salute, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio
decreto, le misure e le caratteristiche delle palestre di
body-building, nonchè le dotazioni minime meccaniche ed
elettromeccaniche di esse.
5. Sono escluse dall’attività di body-building le prestazioni e le
esercitazioni fisiche aventi carattere esclusivamente terapeutico e
riabilitativo.
Art. 2.
1. L’esercizio dell’attività di istruttore professionista di body-building è consentita esclusivamente a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, e che risultino iscritti all’albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e gli effetti previsti dalla citata legge n. 443 del 1985, e successive modificazioni.
2. L’attività di istruzione nelle palestre di body-building
è consentita esclusivamente agli istruttori professionisti.
3. L’istruttore professionista di body-building, durante l’attività
nella palestra, è costantemente affiancato da un laureato in medicina e
chirurgia abilitato all’esercizio della professione da almeno tre anni.
Art. 3.
1. La qualifica di istruttore professionista di body-building è certificata da apposito diploma rilasciato dall’Istituto universitario di scienze motorie di Roma e dalle facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.
2. L’accesso al diploma di istruttore professionista di
body-building
è subordinato al superamento di un esame teorico-pratico dinanzi ad una
commissione istituita presso l’Istituto universitario di scienze motorie
di Roma e le facoltà e i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie
e composta da un esperto in educazione fisica con funzione di
presidente, un esperto in diritto ed un esperto in medicina. I
componenti della commissione possono essere scelti tra i docenti degli
istituti dove hanno sede gli esami.
3. Gli esami per il conseguimento del diploma hanno cadenza annuale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di
istruttore professionista di body-building e il relativo diploma
sono riconosciuti a:
a) i diplomati degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) che alla data di entrata in vigore della presente legge possano certificare un’attività lavorativa di almeno un anno in palestre regolarmente convenzionate con le aziende sanitarie locali (ASL) per l’attività riabilitativa;
b) gli istruttori e gli allenatori di atletica leggera o pesante che alla data di entrata in vigore della presente legge possano certificare un’attività professionale di almeno un anno presso palestre o centri sportivi.
5. Le certificazioni di cui al comma 4 debbono essere rilasciate dalle società presso le quali l’attività è stata svolta e devono indicare la natura e la durata delle prestazioni.
Art. 4.
1. L’attività di body-building può essere organizzata e svolta da ditte individuali o da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.
2. Nel caso di impresa artigiana, esercitata in forma di società anche
cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente
l’attività di body-building devono essere in possesso della
qualificazione professionale minima di cui all’articolo 3.
3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n.
443, e successive modificazioni, i soci e i dipendenti che esercitano
professionalmente l’attività di body-building devono essere in
possesso della qualificazione professionale minima di cui all’articolo
3.
4. Lo svolgimento dell’attività di istruttore di body-building
esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è
subordinato al possesso della qualificazione professionale minima di cui
all’articolo 3.
Art. 5.
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto all’organizzazione dei programmi, dei corsi e delle prove d’esame, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali di essi nonché alle modalità per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 4 dell’articolo 3 e all’articolo 7.
2. I corsi di cui al comma 1 prevedono tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico le seguenti discipline:
a) anatomia, comprendente:
1) chinesiologia dell’esercizio;
2) biomeccanica muscolare;
3) apparato respiratorio e circolatorio;
4) apparato digerente;
b) fisiologia umana, comprendente:
1) cellule e tessuti;
2) fisiologia dei neuroni;
3) placche neuromuscolari;
4) leggi della contrazione muscolare;
c) alimentazione e suplementazione;
d) endocrinologia;
e) analisi e composizione corporea;
f) stretching e metodi di allenamento;
g) test funzionali;
h) ginnastica in gravidanza;
i) ginnastica per bambini;
l) ginnastica per anziani;
m) ginnastica per paramorfismi;
n) pronto soccorso generale e massaggio sportivo;
o) psicologia dello sportivo;
p) igiene;
q) elettrostimolazione e tecniche di utilizzo di apparecchi
elettromeccanici;
r) cultura generale ed etica professionale.
Art. 6.
1. Alle imprese artigiane esercenti esclusivamente l’attività di body-building che vendano alla propria clientela prodotti dietetici complementari allo svolgimento di tale attività non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
Art. 7.
1. La qualifica professionale di istruttore professionista di body-building ed il relativo diploma sono riconosciuti a coloro i quali dimostrino di avere esercitato per almeno tre anni continuativi attività lavorativa remunerata di coadiutore dell’istruttore professionista di body-building presso una palestra attrezzata per tale attività.
Art. 8.
1. Nella stessa struttura della palestra di body-building si possono praticare altre attività sportive che utilizzano le tecniche del body-building.
2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette alle loro peculiari regole ed ai propri statuti.
Art. 9.
1. Nei confronti di chi esercita l’attività di istruttore professionista di body-building senza i requisiti professionali di cui all’articolo 2 è inflitta dall’autorità competente la sanzione amministrativa da 516,46 a 2582,28 euro, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 10.
1. Chiunque intenda frequentare una palestra di body-building ha l’obbligo di presentare al momento dell’iscrizione un certificato medico che attesti l’idoneità fisica a tale disciplina.
Art. 11.
1. Per incentivare la pratica del body-building da parte dei disabili, le imprese che esercitano professionalmente questa attività e che si impegnano a garantire alle categorie socialmente protette prezzi ridotti, da concordare con gli appositi enti di assistenza, godono della riduzione al 9 per cento dell’aliquota IVA sulle proprie attività.
2. Le imprese esercenti professionalmente l’attività di body-building possono stipulare convenzioni con gli enti mutualistici locali per la prestazione di servizi finalizzati al recupero fisico degli ammalati.
Art. 12.
1. Le imprese esercenti professionalmente l’attività di body-building riconoscono l’International Federation of Body Builders (IFBB), associata al Comitato olimpico internazionale, quale federazione competente a gestire le attività sportive di body-building a livello promozionale e agonistico.




