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Elenco delle sostanze dopanti
Legge 14 dicembre 2000, n. 376 - - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
Il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:
Articolo 1.
(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping).
1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute
individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici
e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping con
appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della
legge 29 novembre 1995, n. 522[1]. Ad essa si applicano i controlli previsti
dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle
gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze
di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo integrità psicofisica degli
atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o
di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed
idonee a modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche dell'organismo al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la
somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei
controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel
comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate
dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché
sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di
registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche
esigenze terapeutiche. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a
disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può
partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi,
purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
Articolo 2.
(Classi delle sostanze dopanti).
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma
dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della
Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre
1995, n.522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e
degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di
farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministero
della sanità, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, su
proposta della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e
per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive
caratteristiche chimico - farmacologiche; la ripartizione in classi delle
pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a
sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui
al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive).
1. E' istituita presso il Ministero della sanità la
Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione", che
svolge le seguenti attività:
a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione
delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi
ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli
anti-doping
ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo
sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto
conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di
medici specialisti di medicina dello sport, i controlli antidoping e
quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di
ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini
di doping nelle attività sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping
con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi
internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il
doping;
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle
attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte
le scuole statali e non statali di ogni grado, in collaborazione con le
amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le
federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione
sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici
specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento adottato con decreto del Ministero della sanità di concerto con
il Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di
funzionamento della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di
presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore della sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g), e p) del comma 3
sono indicati dal Ministero per i beni e le attività culturali; i componenti di
cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale
degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e
degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono
indicati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministero della
sanità, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, e
restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività
della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro
il limite massimo di lire 2 miliardi annue
Articolo 4.
(Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva)
1. Il controllo sanitario sulle competizioni sportive e sulle
attività individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro
organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento
internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la
Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la
misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori
accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale
né del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono
sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità
definite con decreto del Ministero della sanità, sentito il direttore
dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche
mediche utilizzabili ai fini di doping nelle attività sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui
al comma 3 del presente articolo
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle
individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da
laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con
decreto del Ministero della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma
1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia
di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.
Articolo 5.
(Competenze delle regioni).
1. Le regioni, nell'ambito di piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.
Articolo 6.
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)
1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le
associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono
tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge,
prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti
dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta
loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la
somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche
non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni
biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, anche nel caso in cui queste non siano ripartite nelle classi di cui
all'articolo 2, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano
considerate dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti
necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla
presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti e dichiarano la propria conoscenza ed
accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei
dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle
problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma
sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 7.
(Farmaci contenenti sostanze dopanti)
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci
appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi
nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere
annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte,
importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre
strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito
contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e
sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte
nell'apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attività
sportiva". 3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della
presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della
richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi
attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal
CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili sono dietro
presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a
conservare l'originale della ricetta per sei mesi.
Articolo 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministero della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.
Articolo 9.
(Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni
a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce
comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, che non siano
giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni
biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di
tali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle
classi previste all'articolo 2, non giustificate da condizioni patologiche ed
idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo, al fine di alterare
le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero siano dirette a modificare i
risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 1-bis è aumentata: a) se dal fatto deriva un
danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; c)
se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di
una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un
ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla
condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), alla condanna consegue
l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni
sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal
CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle
sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il
reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricomprese nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1,
attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie
ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che
detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a
lire 150 milioni.
Articolo 10
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3,
valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un
miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000 sono posti a carico del CONI.
2. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima
applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. L'importo acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1
è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero della sanità. 4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.



